Restituzione premio non goduto

Quando si stipula un’assicurazione lo si fa, di norma, per poter fruire delle sue rassicurazioni per l’intero periodo contrattualmente previsto. Può tuttavia accadere che, in realtà, si scelga di estinguere prima il rapporto contrattuale.

In questi casi si ha il diritto (tranne il caso in cui il contratto non lo preveda espressamente) alla restituzione del premio per la parte non goduta.

Per comprendere come funziona la restituzione del premio non goduto, proviamo a valutare come funziona nel caso di assicurazione sul mutuo.

Cosa sono le assicurazioni sul mutuo

Le assicurazioni sul mutuo sono delle polizze assicurative che hanno come finalità quelle di tutelare le banche e/o le persone finanziate durante il periodo di rimborso del finanziamento. Facoltative o obbligatorie, hanno una durata che è vincolata a quella del mutuo. Anzi, è lecito affermare che la loro sorte sia legata a doppio filo con quella del mutuo casa: pertanto, se il finanziamento per l’acquisto del proprio appartamento viene estinto, e cessare è anche la copertura assicurativa, con conseguente diritto al rimborso di quella parte del premio del periodo non goduto (cioè, il periodo temporale tra la scadenza anticipata del mutuo e quella naturale).

Cosa succede in caso di estinzione anticipata del mutuo

Chiunque può estinguere anticipatamente un mutuo versando al creditore il capitale residuo al momento del conteggio. Se questo è noto, non lo è per tutti il fatto che se il finanziamento è accompagnato da una copertura assicurativa per cui si è già pagato il premio, si ha il diritto alla restituzione del premio assicurativo residuo.

Il caso è piuttosto frequente. Si pensi alla possibilità di accompagnare la stipula del mutuo con una copertura assicurativa che tuteli il debitore dal rischio di malattia o infortunio. In queste ipotesi di norma il premio è pagato in un’unica soluzione il giorno stesso della stipula e, a volte, il costo è addirittura finanziato con apposito finanziamento da parte del collocatore.

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Fonte: Mohamed_Hassan – Pixabay

In questo scenario, se il debitore estingue il mutuo e ritiene di non aver più bisogno della relativa copertura assicurativa, può ottenere la restituzione del premio non fruito inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno (o comunicazione in forme equivalenti, come la PEC) alla banca o alla compagnia assicurativa che ha emesso la polizza, con cui domandare la restituzione della parte di premio non goduta.

In alternativa si può prendere diretto contatto con il Servizio Clienti dell’operatore. È probabile che la compagnia assicurativa abbia predisposto un desk apposito, nel quale sarà possibile ricevere informazioni più dettagliate su come si possa fare per ottenere la restituzione del premio.

A quanto ammonta il premio restituito?

Il premio assicurativo rimborsato terrà in considerazione l’importo totale del premio pagato, in relazione al numero totale dei mesi trascorsi e di quelli residui. Il rimborso terrà dunque conto della proporzionalità del tempo goduto e non goduto, con erogazione della quota residua, al netto di eventuali spese che dovranno essere riportate all’interno del contratto.

In quanto tempo si può ricevere il premio non goduto?

Di norma i contratti di assicurazione prevedono che la restituzione del premio non goduto avvenga entro 30 giorni. Il termine sarà calcolato a partire dalla data di ricezione della richiesta di estinzione anticipata della polizza mutuo.

Nel caso in cui dovesse esser trascorso questo tempo senza ricevere l’accredito, è possibile contattare il Servizio Clienti della compagnia assicurativa e, in caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente, adire l’Arbitro Bancario Finanziario.

Si può ottenere il rimborso del premio per estinzione parziale del mutuo?

Il rimborso del premio non goduto si può ottenere non solamente nelle ipotesi di estinzione totale del mutuo, quanto anche per quelle parziali. Se dunque il debitore ha estinto una parte di mutuo, con conseguente modifica del contratto sottostante (si pensi a una variazione del debito assicurato, e così via), ha il diritto di domandare alla compagnia assicurativa il rimborso di una parte del premio che, a quel punto, potrebbe risultare sovrabbondante rispetto alle esigenze.

Restituzione premio non goduto per la polizza auto

La restituzione del premio non goduto può riguardare altresì la polizza auto. Se per esempio a causa di un sinistro stradale o di un furto la nostra auto è inutilizzabile, possiamo domandare il recesso assicurativo e il rimborso per il periodo non goduto, considerato che la polizza viene di norma pagata annualmente o semestralmente.

A stabilire tale diritto è l’art. 171 del Codice delle Assicurazioni, che disciplina le modalità di rimborso del rateo relativo al residuo del periodo di assicurazione. Una clausola che si applica anche nelle ipotesi in cui si venda la macchina prima della scadenza della RC Auto.

In modo simile al rimborso della polizza sul mutuo, ricordiamo che il rimborso sul periodo non goduto della polizza auto è calcolato al netto delle tasse e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Per ottenere il rimborso della polizza sarà necessario restituire il contrassegno e il certificato assicurativo del mezzo, consegnandoli di persona insieme alla richiesta di rimborso del premio direttamente alla compagnia, o inviandoli mediante raccomandata a.r.

Se invece non si vuole estinguere la polizza ma si vuole semplicemente mettere in stand-by il rapporto assicurativo in attesa di prendere delle decisioni, si può domandare la sospensione della polizza. In questi casi, è bene soffermarsi sulla lettura delle condizioni contrattuali al fine di comprendere se e in che modo è disciplinata tale facoltà per il contraente.