Uno dei motivi per cui molti risparmiatori scelgono di riporre i propri capitali nelle polizze vita è rappresentato dall’impignorabilità di questi strumenti. Ma come funziona? Cosa dice il codice civile in merito? È proprio vero che le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili?
In questo approfondimento cercheremo di fare il punto su questo tema, fornendo in modo chiaro e diretto tutte le informazioni che dovete sapere sull’impignorabilità delle polizze vita.
Indice
Polizze vita: sono pignorabili e sequestrabili?
Cominciamo subito con il ricordare che le assicurazioni vita non sono né pignorabili né sequestrabili. Pertanto, le somme che derivano dalla polizza vita, ovvero i capitali che la compagnia assicurativa erogherà al beneficiario, non possono essere oggetto di azioni di esproprio o di sequestro.
A stabilirlo è il nostro codice civile, che all’art. 1923 dispone come le somme dovute dall’assicuratore all’assicurato o al beneficiario non siano soggette ad azione esecutiva o cautelare. Si tenga conto che l’impignorabilità delle somme dovute dall’assicurato concerne ogni specie di assicurazione sulla vita, comprendendo pertanto non solamente quelle che il contraente stipula a favor proprio, quanto anche quelle che stipula a favore altrui.
Con tale premessa, pertanto, sembra proprio che la polizza vita impignorabile sia un ottimo strumento per poter tutelare il proprio patrimonio dall’azione di terzi, considerato che permette di accantonare delle somme di denaro in maniera efficiente, ponendo il capitale al riparo dai creditori del disponente o dalle eventuali pretese dell’Agenzia delle Entrate.
Al verificarsi dell’evento previsto contrattualmente, pertanto, il beneficiario della polizza potrà avere la certezza di ricevere le somme indicate nel contratto senza che possano essere aggredite da altri soggetti. Peraltro, sempre in merito ai vantaggi, ricordiamo come chi sottoscrive una polizza sulla vita assume un altro beneficio non certo marginale, quale quello del differimento della tassazione al momento del riscatto della polizza, o tax deferral.
Inoltre, le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario del defunto e, dunque, sono esenti dall’imposta di successione.
Impignorabilità delle polizze e responsabilità penale
Quando si parla di impignorabilità delle polizze, però, bisogna fare molta attenzione a… non saltare a conclusioni affrettate.
Da diverso tempo, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’impignorabilità delle polizze vita è limitata esclusivamente alla disciplina civilistica, ma non alle ipotesi di responsabilità penale dell’assicurato, per le cui fattispecie è possibile procedere al sequestro preventivo della polizza e, in caso di condanna, alla confisca relativa, con attribuzione della stessa allo Stato.
Insomma, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dal codice civile nei termini di cui sopra, riguarda solo la definizione della garanzia patrimoniale dinanzi alla responsabilità civile, ma non la disciplina della responsabilità penale. Di contro, in presenza di una responsabilità penale è ben possibile procedere al sequestro della polizza.
Per la stessa linea interpretativa, le polizze vita non possono essere apprese alla massa attiva dell’eventuale fallimento dell’assicurato, ma solamente se il medesimo assicurato fallito non incorre in un reato fallimentare. In questo caso, allora, anche le polizze potrebbero essere sottoposte a sequestro e ricomprese nel fallimento.
C’è poi un’altra ipotesi che è certamente meritevole di attenzione in questo ambito di analisi: l’ipotesi ex art. 2901 c.c. (azione revocatoria) che riguarda il caso in cui il contraente, mediante il pagamento di premi delle polizze vita, abbia voluto danneggiare i creditori riducendo il patrimonio aggredibile. In questo caso i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall’assicuratore, sebbene nei limiti dell’importo dei premi corrisposti per il contratto.
Polizze di Ramo 1 e Ramo 3: quali differenze?
Come vedremo tra poche righe, un’importante differenza in materia di polizze assicurative è legata a quelle riassumibili nel Ramo 1 e in quelle riconducibili nel Ramo 3.
Per quanto concerne le prime, fanno parte del Ramo 1 i prodotti assicurativi focalizzati sulla durata della vita umana. Per esempio, sono parte di questo cluster le assicurazioni temporanee caso morte.
Per quanto riguarda invece le seconde, fanno parte del Ramo 3 le polizze che hanno una natura di prodotto di investimento assicurativo, come avviene con le polizze Unit Linked, soluzioni assicurative che risentono dei valori degli indici di mercato e dal contesto economico-finanziario.
Impignorabilità polizze finanziarie
Ora che abbiamo chiarito quali siano le differenze tra le polizze di Ramo 1 e quelle di Ramo 3, possiamo integrare ulteriormente il tema ricordando che da diverso tempo la Corte di Cassazione ha posto degli interrogativi sulla reale impignorabilità delle polizze vita che hanno natura finanziaria, considerato che in questi casi è più difficile arrivare alla definizione di una effettiva finalità previdenziale (prevarrebbe la finalità di investimento).
Insomma, i giudici si sono domandati se il fine previdenziale di un contratto assicurativo sia sempre presente se la prestazione che il contratto è tenuto ad adempiere sia esigibile e/o determinabile solo in ragione dell’evento della vita contemplata e prescinda pertanto dall’andamento dell’impiego delle risorse acquisite dagli assicurati sotto forma di premi. Il riferimento è prevalentemente alle polizze di Ramo 3, le Unit Linked e le Index Linked, le cui prestazioni dipendono – rispettivamente – dall’andamento delle quote di un fondo comune e dai risultati di un indice azionario.
La Corte di Cassazione ha cercato di smentire questi dubbi con la sentenza n. 10333 del 30 aprile 2018, che ha confermato una precedente decisione della Corte d’Appello di Milano, rischiando di creare non poche perplessità nel settore delle assicurazioni, valutato che i giudici della suprema Corte hanno accertato la nullità di una polizza vita stipulata attraverso una società fiduciaria poiché, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e pertanto la natura assicurativa del prodotto, la polizza oggetto dell’intermediazione non poteva che considerarsi come un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati.